Chiarimento

  • Nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente; il comma 1 dell’articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) stabilisce che “le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide (…) se sottoscritte mediante la firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (…)”. La suddetta disposizione non subordina in alcun modo il riconoscimento della validità del documento alla condizione che l’apposizione della firma digitale sia accompagnata dall’allegazione della copia del documento di identità, e tale principio è stato ribadito più volte dal Consiglio di Stato (si vedano le sentenze nn. 4676 del 20 settembre 2013 e 2493 del 16 aprile 2019). Su tali presupposti, si chiede conferma che la suddetta copia del documento di identità non si debba produrre, o in subordine di voler comunicare le diverse motivazioni alla base della richiesta.

    Domanda del: 07/11/2024 aggiornata il 07/11/2024
  • Si conferma che le dichiarazioni sottoscritte con firma digitale sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento di identità.

Vai all'elenco dei chiarimenti